In base alla Legge Regionale 27 giugno 1994, n. 48, le gare e le manifestazioni al di fuori delle strade, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente in percorsi ed impianti fissi quali autodromi o piste appositamente adibite.
In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, su percorsi diversi da quelli sopra indicati.
L’autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall’articolo 7 della Legge in oggetto da parte del richiedente.