Dal 1° dicembre 2017 la carta d’identità è rilasciata esclusivamente in formato elettronico. Non è solo strumento d’identificazione, ma anche documento di viaggio in tutti i paesi dell'Unione Europea e nei paesi con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.
Il supporto fisico della nuova carta d'identità elettronica (CIE) è dotato di un microprocessore che contiene le informazioni utili a verificare l'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
I documenti d’identità e di riconoscimento sono quelli espressamente indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La validità dei documenti scaduti dopo il 31/01/2020 era stata prorogata al 30/09/2021 con Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56.
Non vi sono state ulteriori proroghe, pertanto la validità torna ad essere quella decennale, come indicata nel documento stesso.
Come richiedere la C.I.E.
La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta al Comune di residenza o anche di dimora.
In ragione del maggiore tempo necessario per rilasciare la CIE, oltre che per motivi di sicurezza e salute di cittadini e dipendenti, è indispensabile prenotarsi telefonando a:
- Ufficio URP tel. 0572 956323 – 0572 956326 (da lunedì a sabato, orario al pubblico 8:00 - 13:00)
- Centralino tel. 0572 95631 (da lunedì a sabato, orario al pubblico 8:00 - 13:00)
In alternativa è possibile chiedere l’appuntamento scrivendo a:
Nel giorno fissato l’interessato dovrà quindi presentarsi personalmente allo sportello, non essendo ammesso il rilascio del documento d'identità per delega a terzi.
La vecchia carta d’identità deve essere consegnata all’URP anche se scaduta. In mancanza, deve essere presentata denuncia di smarrimento. E’ bene tenere nota dei dati principali della propria carta d’identità (numero documento, Comune e data di rilascio), poiché, in caso di denuncia per furto o smarrimento, questi dati dovranno essere forniti alle Forze dell'Ordine.
Requisiti del richiedente
Per il rilascio della CIE occorre essere iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Pieve a Nievole, o ivi dimoranti.
Non vi sono più limiti di età per il rilascio della carta d'identità, ma solo una diversa validità temporale secondo l’età:
- validità 3 anni per i minori di tre anni;
- validità 5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni;
- validità 10 anni per i maggiori di 18 anni.
La scadenza coincide sempre con il giorno e mese di nascita del titolare.
Minorenni
Per il rilascio della carta d’identità elettronica valida per l’espatrio, il minore italiano deve presentarsi allo sportello URP accompagnato da entrambi i genitori.
Qualora uno dei genitori sia impossibilitato, il minore può essere accompagnato anche da un solo genitore, purché munito dell'assenso dell'altro.
In caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è indispensabile presentare l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Per i minori stranieri (comunitari e non) basta un solo genitore poiché in ogni caso la CIE viene rilasciata valida solo per l'identificazione sul territorio nazionale e non per l'espatrio, perciò non occorre l'assenso dell'altro genitore.
Documentazione da presentare
Presentarsi allo sportello URP con:
- un documento d’identificazione o di riconoscimento
- una foto formato tessera recente, non anteriore a sei mesi e con le caratteristiche indicate dal Ministero dell’Interno ( https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/modalita-di-acquisizione-delle-foto/ )
- la carta d’identità scaduta o in scadenza. In caso di furto, smarrimento o deterioramento del vecchio documento occorre presentare la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).
Se non si possiede alcun documento d'identificazione, quindi né patente auto, né passaporto, né altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione e munito di fotografia, occorrono due testimoni fidefacenti, muniti a loro volta di valido documento d’identità.
- il permesso di soggiorno (se stranieri). I cittadini extracomunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno in corso di validità, o la copia del permesso di soggiorno scaduto insieme con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.
Iter
Il rinnovo può essere fatto già nei 180 giorni antecedenti la scadenza.
Le carte d’identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte d’identità elettroniche "di vecchia generazione" (antecedenti al 2014) possono essere rinnovate prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza, ancorché in corso di validità; quindi anche le carte d’identità cartacee di recente rilascio possono essere sostituite con la nuova CIE.
Il cittadino dovrà presentarsi presso l’URP e al termine delle operazioni d’inserimento e verifica dei dati, l'Ufficio rilascerà la ricevuta della richiesta della CIE. Secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 2019 e dall'art. 1 del DPR 445/2000, tale ricevuta costituisce documento di riconoscimento.
Ai cittadini Comunitari e agli extracomunitari la carta d’identità viene rilasciata non valida ai fini dell'espatrio.
La carta d’identità non perde la sua validità se si cambia indirizzo nel Comune, o ci si trasferisce in altro Comune (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).
Tempi di rilascio
Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno, che provvede a consegnare il documento elettronico direttamente al cittadino, presso l'indirizzo indicato.
La consegna avviene entro sei giorni lavorativi dal giorno successivo a quello della richiesta fatta al Comune.
Può anche essere indicato un delegato al ritiro.
Donazione di organi e tessuti
Al momento di richiedere la Carta di Identità Elettronica ogni persona maggiorenne può esprimersi in merito alla donazione dei propri organi e/o tessuti in caso di morte. E’ previsto il consenso, ma anche il diniego esplicito, direttamente all’operatore dello sportello URP. Con l’arrivo della CIE è, infatti, possibile inserire nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso.
Eventuali modifiche della volontà già espressa potranno essere fatte in qualsiasi momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica.
Cittadini impossibilitati a recarsi presso l’URP
I cittadini allettati, che quindi non possono recarsi presso gli uffici comunali per richiedere la CIE, possono contattare l’URP per concordare le possibili modalità alternative.
Servizio di verifica CIE
Alla pagina web https://www.cartaidentita.interno.gov.it/verifica-cie/ il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione una funzionalità per verificare online la presenza di eventuali difetti all’interno della propria carta elettronica.
Inserendo il codice fiscale e il numero di serie della CIE, il servizio dà immediato riscontro, fornendo informazioni e indicazioni aggiuntive per i documenti che risultino difettosi.
La carta d’identità non deve essere in alcun modo alterata o modificata.
Costi
Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 nel modo che segue.
a) rilascio di nuova CIE:
- corrispettivo ministeriale euro 16,79
- diritto fisso comunale euro 5,16
- diritto di segreteria comunale euro 0,26
TOTALE euro 22,21
b) rilascio di nuova CIE in seguito a smarrimento:
l'art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 stabilisce che, in caso di denuncia per smarrimento della carta d’identità, i diritti (pari a euro 5,16) da corrispondere per il rilascio del nuovo documento saranno doppi.
- corrispettivo ministeriale euro 16,79
- diritto fisso comunale euro 10,32
- diritto di segreteria comunale euro 0,26
TOTALE euro 27,37
c) rilascio di nuova CIE in seguito a furto:
- corrispettivo ministeriale euro 16,79
- diritto fisso comunale euro 5,16
- diritto di segreteria comunale euro 0,26
TOTALE euro 22,21
Reclami ricorsi opposizioni
Per segnalazioni o reclami: ufficiourp@comune.pieve-a-nievole.pt.it
Riferimenti e contatti
Ufficio: URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Responsabile: Monica Bonacchi, Responsabile di Posizione Organizzativa
Tel. 0572 956323 - 0572 956326 - 0572 95631
Mail ufficiourp@comune.pieve-a-nievole.pt.it - comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it
Orario di apertura: da lunedì a sabato, 8:00 – 13:00
Normativa di riferimento
- D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
- Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015
- Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"
- Art. 3 T.U.L.P.S.
- Art.291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635
- D.P.R. 6/8/1974 n. 649
- Art. 31 L.133/2008
- Circolare N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità elettronica.
- Circolare N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE
- Art. 7 vicies ter Legge 43/2005, D.M. 23/12/2015
- Circolare del Ministero dell’Interno 4/2017
- Circolare del Ministero dell’Interno 8/2017
- Circolare del Ministero dell'Interno 9/2019
- Decreto Legge "Semplificazioni" 16 luglio 2020 n. 76 - art. 24 "Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali"
- Decreto Legge "Rilancio" n. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 all'Art. 157 comma 7-ter
- Decreto Legge del 30 aprile 2021, n. 56
ultimo aggiornamento: 11/01/2022
nuova-c.i.e.-presentazione_pieve_ver_2019_0.pdf (334,59 KB) |