Le attività artigianali o industriali che con le loro lavorazioni possono produrre un'alterazione dell'ambiente esterno o comportano il deposito e/o l'uso di sostanze chimiche e/o pericolose, se comprese nell'elenco di cui al Decreto Ministero della Sanità del 05/09/1994 , sono classificate industrie insalubri:
di prima classe: quelle che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non reca danno alla salute del vicinato;
di seconda classe: quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.
Il Sindaco ha facoltà di vietare l'attività insalubre o di prescrivere particolari cautele nell'interesse della salute pubblica, sentita la locale Azienda USL Toscana Centro.
L'interessato all'avvio/modifica/trasferimento di un'industria insalubre deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l'industria sulla base dell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994. Deve inoltre dichiarare di avere comunque adottato tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute e della incolumità del vicinato.
Modello per comunicazione industria insalubre
(da allegare alla pratica di avvio/modifica/trasferimento dell'attività da presentare su STAR)