Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 obbligano a tenere specifici registri debitamente vidimati.
Alcune competenze per la vidimazione dei registri sono state trasferite ai Comuni, quindi al SUAP (articolo 163, comma 2, lettera “d” del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112). Tra essi ci sono:
• il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari
• il registro dei beni in conto deposito per i beni usati, delle agenzie di affari (compreso il registro carico-scarico degli autoveicoli in deposito)
• il registro delle cose antiche o usate.
Per quanto riguarda il commercio di cose antiche o usate, si ricorda che l’obbligo della tenuta del registro concerne solo i beni usati di valore non esiguo. Fanno eccezione i mezzi di movimentazione usati, per il commercio dei quali l’obbligo della tenuta del registro sussiste a prescindere dal loro valore (art. 11 bis del D.lgs. n. 286/2005 e s.m.i.).
Al fine di agevolare le procedure amministrative, come da parere rilasciato dal Ministero dell'Interno del 20/06/2017 Pr. Nr. 557/PAS/U/009438/12015 è possibile vidimare i registri previsti obbligatoriamente dalle normative in vigore, con la procedura della autovidimazione.
Per avvalersi della procedura di autovidimazione occorre trasmettere via pec al SUAP all’indirizzo: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it l'autodichiarazione sul modello predisposto, come da fac simile allegato.
Il sistema protocollo rilascia una ricevuta di presentazione che, unitamente a copia della autodichiarazione, dovrà essere allegata al registro di cui costituisce parte integrante.
modulo_autovidimazione_registri.pdf (272,23 KB) |