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Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

Notte di San Silvestro, botti e fuochi d' artificio.

Notte di San Silvestro, botti e fuochi d' artificio.

NOTTE DI SAN SILVESTRO, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO (in calce troverete una nota esplicativa sui botti, fuochi d'artificio e simili consentititi dalla legge).

Anche quest’anno, come di consueto,  non emetterò alcuna ordinanza  di divieto: quelli vietati, sono già vietati dalle legge e quindi non c'è bisogno che qualcuno ne decreti il divieto di utilizzo, scusate il gioco di parole, per quelli conformi invece, un Sindaco non può vietare ciò che è consentito dalla legge e questo è confermato dalle numerose sentenze di vari tribunali amministrativi regionali che hanno sentenziato l’illegittimità delle ordinanze sindacali o previsioni regolamentari comunali che vietano l’utilizzo  di botti e simili in quanto la materia non è di competenza dell’Ente locale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, essendo fonte occasionale di inquinamento.

Detto questo, richiamo tutti noi al buon senso e alla consueta e più volte dimostrata civiltà dei miei concittadini, al rispetto delle norme di legge anche nell'acquisto di certi prodotti che devono essere conformi alla normativa sia nazionale che europea, oltre che al rispetto di sé stessi, degli altri, animali compresi.

Se proprio non riusciamo a farne a meno, privilegiamo prodotti colorati e luminosi a quelli esplosivi e limitiamone l'uso evitando i centri abitati, i luoghi chiusi e/o affollati anche se all'aperto, in modo da garantire sicurezza e rispettare i diritti di tutti in un' ottica di civile convivenza, nel rispetto dell'incolumità e del benessere di persone e animali, oltre che dell'igiene dei luoghi pubblici.

UN INVITO PARTICOLARE AI GIOVANI DI OGNI ETA’. La Notte di San Silvestro, è una notte di allegria e divertimento, di bilanci, di buoni propositi e di speranze.
Divertiamoci ma volendoci bene e mi rivolgo sopratutto ai giovani. Ricordatevi che quando si va, poi si deve anche tornare. Prudenza in macchina, moderazione nel bere e i fuochi d'artificio, i botti, quelli a norma di legge ovviamente, se proprio li volete far scintillare, fatelo nel rispetto degli altri che poi è anche rispetto di voi stessi. Agire con rispetto, capirne il valore, ci migliora e ci fa vivere più sereni.
BUON ANNO A TUTTI DAL PROFONDO DEL CUORE. Il vostro Sindaco

FUOCHI D'ARTIFICIO, UN PO' DI CHIAREZZA - NOTA ESPLICATIVA
• Tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sulla confezione un'etichetta completa la stessa deve riportare: gli estremi ( Nr. protocollo e data ) del provvedimento del Ministero dell'Interno che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice il Paese di produzione e l'importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive ( tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente) e una descrizione chiara e completa delle modalità d'uso, che devono essere seguite attentamente dall'utilizzatore.
• I prodotti privi di un'etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi "fuochi proibiti", non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento.
Si raccomanda di porre la massima attenzione nell'uso di prodotti con effetto scoppiante ed ai razzi o proietti di qualsiasi specie, ovviamente si parla di quelli consentiti dalla legge. 
È dall'uso di questa tipologia di oggetti che, statisticamente, sono derivati gli incidenti di maggiore gravità.
In particolare è severamente vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.
• I prodotti pirotecnici da divertimento presenti sul mercato si distinguono per l'appartenenza a specifiche "categorie". Ecco quali:
IV Categoria -(ad esempio bombe aeree cilindriche e sferiche, batterie, razzi…). Prodotti per lo più professionali e comunque vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati dal Prefetto (mai ambulanti) a persone munite di specifiche licenze di polizia (porto d'armi, nulla osta all'acquisto, titolari di abilitazione ex art. 101 reg. T.U.L.P.S.).
Il loro possesso deve essere denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenerne presso la propria abitazione un quantitativo eccedente i 25 kg in peso lordo.
ATTENZIONE! Lo sparo, ove non configuri la realizzazione di uno spettacolo da
autorizzare ex art. 57 del T.U.L.P.S., non può avvenire in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa.
• V Categoria, gruppo C (ad esempio piccoli razzi, piccoli petardi, piccole combinazioni di tubi monogetto, piccoli sbruffi…). Prodotti vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati (mai ambulanti) a persone maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di riconoscimento al venditore, che ne annota gli estremi sul registro di polizia. Il loro possesso deve essere DENUNCIATO all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed anche in questo caso il quantitativo che si può detenere presso la propria abitazione non può eccedere i 25 kg in peso lordo.
La loro accensione può avvenire nelle medesime condizioni previste per gli articoli di IV Categoria;
• Prodotti "declassificati" o "di libera vendita" ora classificati tra gli ESPLODENTI.
Tali prodotti, dalla data del 10 settembre 2011, sono stati "riclassificati" tra gli esplodenti e possono appartenere alla IV categoria, V categoria, gruppo C, D o E in funzione della tipologia del prodotto.
Solo quelli appartenenti alla V categoria, gruppo D o E possono essere trovati in commercio presso supermercati, cartolerie, tabaccai, ecc… Possono essere acquistati solo dai maggiori di anni 18 e per la V categoria gruppo D, qualora si superi il limite di kg 5 netti, occorre effettuare denuncia del
loro possesso alla Autorità di Pubblica Sicurezza. Presso la propria abitazione non possono essere detenuti quantitativi eccedenti i 25 kg in peso lordo
• Prodotti provvisti della marcatura CE: Presso le suddette rivendite (supermercati, cartolerie, tabaccai…) è possibile acquistare articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla "Cat 1" e "Cat. 2" europea. La "Cat.1" deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la "CAT. 2" deve essere ceduta ai maggiori di anni 18. Tali limitazioni alla vendita sono chiaramente indicate nelle etichette dei prodotti in argomento, congiuntamente alle modalità d'uso, alla massa attiva ed
altre informazioni utili al consumatore. I prodotti messi a disposizione dell'acquirente in tali esercizi sono appartenenti alla V categoria gruppo "D" o gruppo "E" della categoria nazionale. Anche in tal caso, se tali articoli rientrano nella V categoria gruppo D secondo l'allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, per quantitativi superiori a kg 5 netti occorre denunciare il loro possesso all'Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenere presso la propria abitazione quantitativi superiori a 25 kg in peso lordo. ATTENZIONE! Poiché per il normale consumatore è difficile consultare l'Allegato 1 al D.M. 9 AGOSTO 2011 per effettuare la comparazione tra le categorie europee e le categorie nazionali, è consigliabile detenere presso la propria abitazione quantitativi di pirotecnici appartenenti alla "Cat 1" e "Cat. 2" sempre inferiori a kg 5 netti. In tale ipotesi, infatti, si è sempre certi di non dover espletare alcuna formalità presso l'autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui l'acquisto avvenga presso una rivendita appositamente autorizzata, sarà cura del venditore informare il consumatore sulla categoria nazionale a cui appartiene il prodotto venduto e sugli eventuali obblighi di denuncia di possesso (che, come già detto, valgono per qualsiasi quantitativo per i prodotti della V categoria - gruppo "C" e oltre i 5 kg netti per la V categoria - gruppo "D"). 

Allegato 2024018538_A_OrdinanzeArt54FuochiArtificio.pdf (527,14 KB)