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Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

Riapertura avviso pubblico buoni alimentari anti covid-19 esclusivamente per i cittadini/nuclei familiari che non hanno presentato richiesta a dicembre 2020.

                                                                                                                            

 

                                                      

 

 

 

 

Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

 

 

 

RIAPERTURA

 

AVVISO PUBBLICO

BUONI ALIMENTARI ANTI COVID-19

RICOGNIZIONE BISOGNI CITTADINI

 

Il Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali

 

Visto:

- L’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, il quale prevede una disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, tale norma dispone che:

1. “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. “Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020”.

 

Vista:

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,

 

VISTI, in particolare:

gli Allegati 1 e 2 dell’ Ordinanza soprarichiamata;

 

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 05.12.2020, immediatamente esecutiva;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 05.02.2021, immediatamente esecutiva;

 

Viste: le proprie determinazioni:

-  n. 85 del 05.12.2020;

-  n. 10 del 08.02.2021

 

Rende Noto

 

che l’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole

 

ha stabilito di riaprire i termini per la presentazione delle istanze

 

esclusivamente per i cittadini/nuclei familiari che non hanno presentato richiesta  

 

entro la data del 17.12.2020

 

 a seguito dell’Avviso Pubblico “Buoni alimentari Covid-19 Ricognizione bisogni dei cittadini

 

 

per aggiornare la graduatoria dei beneficiari;

 

L’assegnazione dei “buoni spesa” alimentari avverrà in base ai requisiti e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso.

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di “buoni spesa alimentari”, spendibili presso gli

esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato dal Comune di Pieve a Nievole sul sito internet in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.

 

Art. 2 – Requisiti per l’accesso ai buoni spesa

1.Possono accedere alle misure del presente avviso i nuclei familiari iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Pieve a Nievole al momento della richiesta.

2.Oltre al possesso del requisito di cui al comma 1, il nucleo familiare deve essere in possesso di uno o più requisiti economici di seguito riportati:

a)Assenza di redditi da lavoro, da parte di ciascun componente maggiorenne del nucleo, in ragione di modifiche della condizione occupazionale intervenute a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 (Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e per ragioni connesse alla stessa, ovvero in assenza di redditi da lavoro intervenuta antecedentemente a tale data.

i. nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:

· risoluzione del rapporto di lavoro (allegare apposita documentazione);

· sospensione dell’attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale (allegare apposita documentazione);

ii. nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:

· conclusione del rapporto di lavoro (allegare apposita documentazione);

iii. nel caso di lavoratore autonomo e titolari di impresa individuale:

· cessazione, sospensione o consistente riduzione della propria attività, in qualunque forma esercitata, prioritariamente, se rientrante tra quelle inserite nell’elenco delle attività considerate non essenziali (codice ATECO) indicate all’allegato al decreto M.I.S.E. del 25 marzo 2020 (indicare numero di partita IVA);

iv. nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:

· consistente riduzione della propria attività o in assenza della stessa (allegare contratto di lavoro);

b)Nucleo familiare già segnalato, seguito o in carico al Servizio Sociale Professionale SDS Valdinievole e per il quale sia stato riconosciuto, con apposita valutazione da parte dell’Assistente sociale, lo stato di bisogno e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19;

3.In ogni caso, il buono spesa alimentare non sarà erogato ai nuclei familiari i cui componenti maggiorenni siano titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, o altre forme di patrimonio mobiliare (non gravato da diritti reali di garanzia e al netto dei depositi vincolati) il cui saldo contabile attivo, al lordo degli interessi - al 31 ottobre 2020 - sia superiore ad una soglia di € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 12.000,00.

4.Non si procederà al riconoscimento del buono spesa alimentare per i richiedenti iscritti presso convivenze anagrafiche.

 

L’importo del buono spesa sarà determinato in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la

seguente tabella:

 

Numero dei componenti

Parametro della scala di equivalenza

Importo del buono spesa (in €)

1

1,00

€ 150,00

2

1,57

€ 235,50

3

2,04

€ 306,00

4

2,46

€ 369,00

5 o più

2,85

€ 427,50

 

 

A cui sommare

Per ogni componente con disabilità ai sensi dell’allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013

 

0,50

€ 75,00

presenza di componenti minorenni con meno di tre anni

 

0,30

(per ogni componente)

€ 45,00

 

Il valore complessivo del “buono spesa” alimentare sarà arrotondato per eccesso all’unità superiore di

10 Euro.

 

Art. 3 – Modalità di richiesta dei buoni spesa

1.I nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2. lettera a), per ottenere il buono spesa, potranno

A PARTIRE DAL GIORNO  9 FEBBRAIO  ED ENTRO LE ORE 13 DEL  GIORNO 23 FEBBRAIO 2021

formulare richiesta di accedere all’intervento di solidarietà alimentare (Buono alimentare) utilizzando l’apposito modello di domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere inoltrato esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

 

ufficiourp@comune.pieve-a-nievole.pt.it

 

SOLO IN CASO DI ASSOLUTA INDISPONIBILTA’ del suddetto strumento, la domanda potrà essere presentata, già compilata, presso l’ufficio URP del Comune.

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

1)       Copia di documento di identità in corso di validità

2)       Copia estratto conto bancario e/o postale alla data del 31.10.2020

3)       Altra documentazione utile

 

2. Per i nuclei familiari già segnalati, seguiti o in carico al servizio sociale professionale, la concessione del buono spesa potrà avvenire d’ufficio previa attestazione da parte del Servizio Sociale Professionale SDS Valdinievole dello stato di bisogno e dell’opportunità di un intervento di sostegno alimentare.

 

Si provvederà ad evadere le istanze fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

 

In caso pervenga, prima della chiusura della procedura, un numero di richieste superiori alle risorse finanziarie necessarie al loro soddisfacimento, tra i tutti i soggetti ricompresi nelle categorie di cui sopra, la precedenza verrà determinata in relazione alla minore disponibilità di reddito complessivo familiare e in base alla giacenza sul conto corrente al 31.10.2020, sempre in riferimento alle soglie definite all’interno dell’articolo 2, comma 3, del presente Avviso.

 

In via residuale potranno essere considerati anche i cittadini che percepiscono altre forme di intervento pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) il cui importo non sia sufficiente a garantire un minimo sostentamento.

Nel caso in cui, all’opposto, dovessero esserci fondi residui si provvederà all’erogazione di ulteriori buoni spesa agli aventi diritto, in ordine di graduatoria.

Per quanto riguarda le modalità di consegna dei buoni spesa sarà data comunicazione sul sito istituzionale dove verrà anche pubblicato,  l’elenco degli esercizi commerciali dove poter spendere i buoni spesa nel più breve tempo possibile.

Art. 4 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

Il Comune di Pieve a Nievole provvederà alla verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza nonché della tempestiva comunicazione sulla perdita dei requisiti.

Si invitano pertanto i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il Comune di Pieve a Nievole provvederà, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Pieve a Nievole, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 n materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti, relativamente al presente Avviso, saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire a sicurezza e la protezione dati.

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole, tel. 0572/95631 – fax 0572/952150 –

PEC: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it

Responsabile del trattamento dati

Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it

Per maggior informazioni circa il trattamento dei dati personali, consultare la sezione privacy del sito web istituzionale dell’Ente.

 

Art. 6 - Informazioni – Pubblicità

-Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Pieve a Nievole:

 https:/www.comune.pieve-a-nievole.pt.it e nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve a Nievole, sarà inoltre pubblicizzato anche a mezzo stampa e tramite altri canali informativi;

-L’istruttoria sarà gestita dal Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali – Franca Fedi

Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti documenti:

- Allegato A – Fac simile modulo di domanda

 

 

Li, 9 febbraio 2021                                                                 

Il Responsabile del Settore

                                                                                    Pubblica Istruzione e Affari Sociali

                               Franca Fedi 1)

 

 

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

 

 

 

                                                                                                                            

 

                                                      

 

 

 

 

Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

 

 

 

RIAPERTURA

 

AVVISO PUBBLICO

BUONI ALIMENTARI ANTI COVID-19

RICOGNIZIONE BISOGNI CITTADINI

 

Il Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali

 

Visto:

- L’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, il quale prevede una disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, tale norma dispone che:

1. “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. “Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020”.

 

Vista:

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,

 

VISTI, in particolare:

gli Allegati 1 e 2 dell’ Ordinanza soprarichiamata;

 

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 05.12.2020, immediatamente esecutiva;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 05.02.2021, immediatamente esecutiva;

 

Viste: le proprie determinazioni:

-  n. 85 del 05.12.2020;

-  n. 10 del 08.02.2021

 

Rende Noto

 

che l’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole

 

ha stabilito di riaprire i termini per la presentazione delle istanze

 

esclusivamente per i cittadini/nuclei familiari che non hanno presentato richiesta  

 

entro la data del 17.12.2020

 

 a seguito dell’Avviso Pubblico “Buoni alimentari Covid-19 Ricognizione bisogni dei cittadini

 

 

per aggiornare la graduatoria dei beneficiari;

 

L’assegnazione dei “buoni spesa” alimentari avverrà in base ai requisiti e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso.

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di “buoni spesa alimentari”, spendibili presso gli

esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato dal Comune di Pieve a Nievole sul sito internet in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.

 

Art. 2 – Requisiti per l’accesso ai buoni spesa

1.Possono accedere alle misure del presente avviso i nuclei familiari iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Pieve a Nievole al momento della richiesta.

2.Oltre al possesso del requisito di cui al comma 1, il nucleo familiare deve essere in possesso di uno o più requisiti economici di seguito riportati:

a)Assenza di redditi da lavoro, da parte di ciascun componente maggiorenne del nucleo, in ragione di modifiche della condizione occupazionale intervenute a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 (Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e per ragioni connesse alla stessa, ovvero in assenza di redditi da lavoro intervenuta antecedentemente a tale data.

i. nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:

· risoluzione del rapporto di lavoro (allegare apposita documentazione);

· sospensione dell’attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale (allegare apposita documentazione);

ii. nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:

· conclusione del rapporto di lavoro (allegare apposita documentazione);

iii. nel caso di lavoratore autonomo e titolari di impresa individuale:

· cessazione, sospensione o consistente riduzione della propria attività, in qualunque forma esercitata, prioritariamente, se rientrante tra quelle inserite nell’elenco delle attività considerate non essenziali (codice ATECO) indicate all’allegato al decreto M.I.S.E. del 25 marzo 2020 (indicare numero di partita IVA);

iv. nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:

· consistente riduzione della propria attività o in assenza della stessa (allegare contratto di lavoro);

b)Nucleo familiare già segnalato, seguito o in carico al Servizio Sociale Professionale SDS Valdinievole e per il quale sia stato riconosciuto, con apposita valutazione da parte dell’Assistente sociale, lo stato di bisogno e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19;

3.In ogni caso, il buono spesa alimentare non sarà erogato ai nuclei familiari i cui componenti maggiorenni siano titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, o altre forme di patrimonio mobiliare (non gravato da diritti reali di garanzia e al netto dei depositi vincolati) il cui saldo contabile attivo, al lordo degli interessi - al 31 ottobre 2020 - sia superiore ad una soglia di € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 12.000,00.

4.Non si procederà al riconoscimento del buono spesa alimentare per i richiedenti iscritti presso convivenze anagrafiche.

 

L’importo del buono spesa sarà determinato in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la

seguente tabella:

 

Numero dei componenti

Parametro della scala di equivalenza

Importo del buono spesa (in €)

1

1,00

€ 150,00

2

1,57

€ 235,50

3

2,04

€ 306,00

4

2,46

€ 369,00

5 o più

2,85

€ 427,50

 

 

A cui sommare

Per ogni componente con disabilità ai sensi dell’allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013

 

0,50

€ 75,00

presenza di componenti minorenni con meno di tre anni

 

0,30

(per ogni componente)

€ 45,00

 

Il valore complessivo del “buono spesa” alimentare sarà arrotondato per eccesso all’unità superiore di

10 Euro.

 

Art. 3 – Modalità di richiesta dei buoni spesa

1.I nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2. lettera a), per ottenere il buono spesa, potranno

A PARTIRE DAL GIORNO  9 FEBBRAIO  ED ENTRO LE ORE 13 DEL  GIORNO 23 FEBBRAIO 2021

formulare richiesta di accedere all’intervento di solidarietà alimentare (Buono alimentare) utilizzando l’apposito modello di domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere inoltrato esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

 

ufficiourp@comune.pieve-a-nievole.pt.it

 

SOLO IN CASO DI ASSOLUTA INDISPONIBILTA’ del suddetto strumento, la domanda potrà essere presentata, già compilata, presso l’ufficio URP del Comune.

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

1)       Copia di documento di identità in corso di validità

2)       Copia estratto conto bancario e/o postale alla data del 31.10.2020

3)       Altra documentazione utile

 

2. Per i nuclei familiari già segnalati, seguiti o in carico al servizio sociale professionale, la concessione del buono spesa potrà avvenire d’ufficio previa attestazione da parte del Servizio Sociale Professionale SDS Valdinievole dello stato di bisogno e dell’opportunità di un intervento di sostegno alimentare.

 

Si provvederà ad evadere le istanze fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

 

In caso pervenga, prima della chiusura della procedura, un numero di richieste superiori alle risorse finanziarie necessarie al loro soddisfacimento, tra i tutti i soggetti ricompresi nelle categorie di cui sopra, la precedenza verrà determinata in relazione alla minore disponibilità di reddito complessivo familiare e in base alla giacenza sul conto corrente al 31.10.2020, sempre in riferimento alle soglie definite all’interno dell’articolo 2, comma 3, del presente Avviso.

 

In via residuale potranno essere considerati anche i cittadini che percepiscono altre forme di intervento pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) il cui importo non sia sufficiente a garantire un minimo sostentamento.

Nel caso in cui, all’opposto, dovessero esserci fondi residui si provvederà all’erogazione di ulteriori buoni spesa agli aventi diritto, in ordine di graduatoria.

Per quanto riguarda le modalità di consegna dei buoni spesa sarà data comunicazione sul sito istituzionale dove verrà anche pubblicato,  l’elenco degli esercizi commerciali dove poter spendere i buoni spesa nel più breve tempo possibile.

Art. 4 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

Il Comune di Pieve a Nievole provvederà alla verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza nonché della tempestiva comunicazione sulla perdita dei requisiti.

Si invitano pertanto i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il Comune di Pieve a Nievole provvederà, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Pieve a Nievole, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 n materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti, relativamente al presente Avviso, saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire a sicurezza e la protezione dati.

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole, tel. 0572/95631 – fax 0572/952150 –

PEC: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it

Responsabile del trattamento dati

Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it

Per maggior informazioni circa il trattamento dei dati personali, consultare la sezione privacy del sito web istituzionale dell’Ente.

 

Art. 6 - Informazioni – Pubblicità

-Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Pieve a Nievole:

 https:/www.comune.pieve-a-nievole.pt.it e nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve a Nievole, sarà inoltre pubblicizzato anche a mezzo stampa e tramite altri canali informativi;

-L’istruttoria sarà gestita dal Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali – Franca Fedi

Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti documenti:

- Allegato A – Fac simile modulo di domanda

 

 

Li, 9 febbraio 2021                                                                 

Il Responsabile del Settore

                                                                                    Pubblica Istruzione e Affari Sociali

                               Franca Fedi 1)

 

 

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

 

 

 

                                                                                                                            

 

                                                      

 

 

 

 

Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

 

 

 

RIAPERTURA

 

AVVISO PUBBLICO

BUONI ALIMENTARI ANTI COVID-19

RICOGNIZIONE BISOGNI CITTADINI

 

Il Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali

 

Visto:

- L’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, il quale prevede una disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, tale norma dispone che:

1. “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. “Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020”.

 

Vista:

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,

 

VISTI, in particolare:

gli Allegati 1 e 2 dell’ Ordinanza soprarichiamata;

 

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 05.12.2020, immediatamente esecutiva;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 05.02.2021, immediatamente esecutiva;

 

Viste: le proprie determinazioni:

-  n. 85 del 05.12.2020;

-  n. 10 del 08.02.2021

 

Rende Noto

 

che l’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole

 

ha stabilito di riaprire i termini per la presentazione delle istanze

 

esclusivamente per i cittadini/nuclei familiari che non hanno presentato richiesta  

 

entro la data del 17.12.2020

 

 a seguito dell’Avviso Pubblico “Buoni alimentari Covid-19 Ricognizione bisogni dei cittadini

 

 

per aggiornare la graduatoria dei beneficiari;

 

L’assegnazione dei “buoni spesa” alimentari avverrà in base ai requisiti e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso.

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di “buoni spesa alimentari”, spendibili presso gli

esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato dal Comune di Pieve a Nievole sul sito internet in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.

 

Art. 2 – Requisiti per l’accesso ai buoni spesa

1.Possono accedere alle misure del presente avviso i nuclei familiari iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Pieve a Nievole al momento della richiesta.

2.Oltre al possesso del requisito di cui al comma 1, il nucleo familiare deve essere in possesso di uno o più requisiti economici di seguito riportati:

a)Assenza di redditi da lavoro, da parte di ciascun componente maggiorenne del nucleo, in ragione di modifiche della condizione occupazionale intervenute a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 (Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e per ragioni connesse alla stessa, ovvero in assenza di redditi da lavoro intervenuta antecedentemente a tale data.

i. nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:

· risoluzione del rapporto di lavoro (allegare apposita documentazione);

· sospensione dell’attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale (allegare apposita documentazione);

ii. nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:

· conclusione del rapporto di lavoro (allegare apposita documentazione);

iii. nel caso di lavoratore autonomo e titolari di impresa individuale:

· cessazione, sospensione o consistente riduzione della propria attività, in qualunque forma esercitata, prioritariamente, se rientrante tra quelle inserite nell’elenco delle attività considerate non essenziali (codice ATECO) indicate all’allegato al decreto M.I.S.E. del 25 marzo 2020 (indicare numero di partita IVA);

iv. nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:

· consistente riduzione della propria attività o in assenza della stessa (allegare contratto di lavoro);

b)Nucleo familiare già segnalato, seguito o in carico al Servizio Sociale Professionale SDS Valdinievole e per il quale sia stato riconosciuto, con apposita valutazione da parte dell’Assistente sociale, lo stato di bisogno e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19;

3.In ogni caso, il buono spesa alimentare non sarà erogato ai nuclei familiari i cui componenti maggiorenni siano titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, o altre forme di patrimonio mobiliare (non gravato da diritti reali di garanzia e al netto dei depositi vincolati) il cui saldo contabile attivo, al lordo degli interessi - al 31 ottobre 2020 - sia superiore ad una soglia di € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 12.000,00.

4.Non si procederà al riconoscimento del buono spesa alimentare per i richiedenti iscritti presso convivenze anagrafiche.

 

L’importo del buono spesa sarà determinato in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la

seguente tabella:

 

Numero dei componenti

Parametro della scala di equivalenza

Importo del buono spesa (in €)

1

1,00

€ 150,00

2

1,57

€ 235,50

3

2,04

€ 306,00

4

2,46

€ 369,00

5 o più

2,85

€ 427,50

 

 

A cui sommare

Per ogni componente con disabilità ai sensi dell’allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013

 

0,50

€ 75,00

presenza di componenti minorenni con meno di tre anni

 

0,30

(per ogni componente)

€ 45,00

 

Il valore complessivo del “buono spesa” alimentare sarà arrotondato per eccesso all’unità superiore di

10 Euro.

 

Art. 3 – Modalità di richiesta dei buoni spesa

1.I nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2. lettera a), per ottenere il buono spesa, potranno

A PARTIRE DAL GIORNO  9 FEBBRAIO  ED ENTRO LE ORE 13 DEL  GIORNO 23 FEBBRAIO 2021

formulare richiesta di accedere all’intervento di solidarietà alimentare (Buono alimentare) utilizzando l’apposito modello di domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere inoltrato esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

 

ufficiourp@comune.pieve-a-nievole.pt.it

 

SOLO IN CASO DI ASSOLUTA INDISPONIBILTA’ del suddetto strumento, la domanda potrà essere presentata, già compilata, presso l’ufficio URP del Comune.

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

1)       Copia di documento di identità in corso di validità

2)       Copia estratto conto bancario e/o postale alla data del 31.10.2020

3)       Altra documentazione utile

 

2. Per i nuclei familiari già segnalati, seguiti o in carico al servizio sociale professionale, la concessione del buono spesa potrà avvenire d’ufficio previa attestazione da parte del Servizio Sociale Professionale SDS Valdinievole dello stato di bisogno e dell’opportunità di un intervento di sostegno alimentare.

 

Si provvederà ad evadere le istanze fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

 

In caso pervenga, prima della chiusura della procedura, un numero di richieste superiori alle risorse finanziarie necessarie al loro soddisfacimento, tra i tutti i soggetti ricompresi nelle categorie di cui sopra, la precedenza verrà determinata in relazione alla minore disponibilità di reddito complessivo familiare e in base alla giacenza sul conto corrente al 31.10.2020, sempre in riferimento alle soglie definite all’interno dell’articolo 2, comma 3, del presente Avviso.

 

In via residuale potranno essere considerati anche i cittadini che percepiscono altre forme di intervento pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) il cui importo non sia sufficiente a garantire un minimo sostentamento.

Nel caso in cui, all’opposto, dovessero esserci fondi residui si provvederà all’erogazione di ulteriori buoni spesa agli aventi diritto, in ordine di graduatoria.

Per quanto riguarda le modalità di consegna dei buoni spesa sarà data comunicazione sul sito istituzionale dove verrà anche pubblicato,  l’elenco degli esercizi commerciali dove poter spendere i buoni spesa nel più breve tempo possibile.

Art. 4 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

Il Comune di Pieve a Nievole provvederà alla verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza nonché della tempestiva comunicazione sulla perdita dei requisiti.

Si invitano pertanto i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il Comune di Pieve a Nievole provvederà, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Pieve a Nievole, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 n materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti, relativamente al presente Avviso, saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire a sicurezza e la protezione dati.

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole, tel. 0572/95631 – fax 0572/952150 –

PEC: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it

Responsabile del trattamento dati

Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it

Per maggior informazioni circa il trattamento dei dati personali, consultare la sezione privacy del sito web istituzionale dell’Ente.

 

Art. 6 - Informazioni – Pubblicità

-Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Pieve a Nievole:

 https:/www.comune.pieve-a-nievole.pt.it e nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve a Nievole, sarà inoltre pubblicizzato anche a mezzo stampa e tramite altri canali informativi;

-L’istruttoria sarà gestita dal Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali – Franca Fedi

Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti documenti:

- Allegato A – Fac simile modulo di domanda

 

 

Li, 9 febbraio 2021                                                                 

Il Responsabile del Settore

                                                                                    Pubblica Istruzione e Affari Sociali

                                                                                                     Franca Fedi 1)

 

 

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.