Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

Ordinanza limitazione circolazione veicolare - PM10 - dal 31 dicembre al 7 gennaio

Ordinanza limitazione circolazione veicolare - PM10 - dal 31 dicembre al 7 gennaio

A causa della grave situazione da inquinamento PM10, con l’Indice di Criticità della Qualità dell’Aria ICQA a livello 2, si rende necessario adottare ulteriori misure per la riduzione del particolato fine nell’aria.


Con Ordinanza del Sindaco n. 15 del 30.12.2024 è stato disposto per il periodo dal 31 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, per una durata di otto giorni consecutivi, il blocco della circolazione stradale con orario 8,30 - 18,30 con valenza nel centro abitato di tutto il territorio comunale per alcune categorie di veicoli:

Autovetture ed autobus
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4: Diesel

Autocarri
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4: Diesel

Ciclomotori e Motocicli
Euro zero, Euro 1, Euro 2

Maggiori dettagli ed eccezioni nell’ordinanza scaricabile.

Si ricorda che è sempre vigente l'Ordinanza del Sindaco n. 13 del 24.10.2024 con cui, a partire dal giorno 1.11.2024 e fino al giorno 31.03.2025 compresi, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m., è disposto 
- il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali 
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” ai sensi del D.M. 186 del 7.11.2017, compresi focolari aperti o che possono funzionare aperti; dall’applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentano l’unico sistema di riscaldamento o di cottura dei cibi dell’abitazione in cui sono ubicati.
- l’introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico.

Allegato ordinanza_2024_15_PM10livello2.pdf (248,75 KB)