Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU o TASI, e per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, nei termini previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso".
Il calcolo potrà essere effettuato in autonomia accedendo al seguente link http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=G636 spuntando, dopo il calcolo, la casella dedicata e indicando la data prescelta per il pagamento.
CHE COS’È IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E CHI PUÒ UTILIZZARLO
Il ravvedimento operoso è una procedura di versamento spontaneo del contribuente attraverso la quale possono essere regolarizzate situazioni di mancato, parziale o ritardato pagamento dell’imposta dovuta.
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, sia persone fisiche che persone giuridiche.
Per poterne usufruire è necessario che:
- la violazione non sia già stata constatata e notificata, con apposito avviso di accertamento, a chi l’ha commessa;
oppure
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
IN COSA CONSISTE LA REGOLARIZZAZIONE ED ENTRO QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATA
Gli errori, le omissioni, i ritardi e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
La disciplina del ravvedimento operoso attualmente vigente è quella che risulta dal seguente
schema:
RITARDO | TIPO RAVVEDIMENTO | SANZIONE RIDOTTA |
Dal 1° al 14°giorno successivo alla scadenza | Ravvedimento "sprint" | 0,1% giornaliero per n. gg di ritardo |
Dal 15° al 30°giorno successivo alla scadenza | Ravvedimento breve | 1,5% |
Dal 31° al 90°giorno successivo alla scadenza | Ravvedimento medio | 1,67% |
Dal 91° giorno successivo alla scadenza entro: per IMU e TASI: il 30/06 dell’anno successivo | Ravvedimento lungo | 3,75% |
Per “giorno di scadenza” si intende la data in cui scade il termine utile per il versamento dell’imposta (es. per l’IMU e la TASI è il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo). Il ritardo decorre quindi dal giorno successivo a tale data. Per il 2018 la scadenza per l’acconto è stata il 18 giugno e per il saldo sarà il 17 dicembre, in quanto il 16 risulta, rispettivamente sabato e domenica.
COME FARE IL VERSAMENTO
Per il versamento occorre utilizzare il modello F24 indicandovi:
- il codice relativo al tributo che si va a regolarizzare (cod. 3918 per l’IMU; cod. 3959 per la TASI)
- il codice dell’ente: per il Comune di Pieve a Nievole è G636
- una “X” sulla casella “ravvedimento”
- una “X” sulla casella “acconto” oppure “saldo” a seconda di quale rata si intende regolarizzare
- il numero di immobili a cui si riferisce il ravvedimento operoso
- l’anno a cui si riferisce il versamento che si intende regolarizzare
- l’importo totale da versare, comprensivo di sanzioni (calcolate come esposto nella tabella sopra riportata) e interessi (calcolati, secondo il tasso legale annuo vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito)