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Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

Pubblicazione di matrimonio

Atto indispensabile per contrarre matrimonio con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Possono richiederle entrambi i futuri sposi purché maggiorenni, uno di essi, o persona che ne ha avuto dagli stessi speciale incarico.

Dove e quando 
Ufficio Stato civile - Palazzo comunale - Piano Terra
Tel. 0572 956330 
e-mail: n.arcangioli@comune.pieve-a-nievole.pt.it 
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00

Come
La richiesta per le Pubblicazioni di Matrimonio va fatta presentandosi con valido documento di riconoscimento, nel Comune di residenza di uno dei futuri sposi, generalmente, fra questi, al Comune dove sarà contratto il matrimonio.
Nella richiesta di pubblicazione deve essere dichiarato nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza degli sposi, residenza e libertà di stato e - se esiste - qualche impedimento di parentela, affinità, adozione o affiliazione a norma dell'art. 87 del codice civile. Se gli sposi hanno già contratto matrimonio o se alcuno di essi si trova nelle condizioni di cui agli artt. 85 e 88 del codice civile, l'ufficiale di stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessario per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Regime di comunione o separazione dei beni

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni a meno che i futuri coniugi, con dichiarazione verbale resa all'Ufficiale dello Stato Civile, se trattasi di matrimonio civile, o al Parroco o altro Ministro di Culto, se trattasi di matrimonio concordatario, non optino per la separazione.
Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto il regime della separazione dei beni, possono successivamente farlo con atto notarile. La variazione sarà comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato Civile, che provvederà alla dovuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio una volta ottenuta autorizzazione della Procura della Repubblica.
Leggi la scheda:

Matrimonio di cittadini stranieri in Italia

Gli stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o, con cerimonia religiosa valida agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Se il cittadino straniero risiede in Italia, il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.