Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici sono obbligati a non chiedere al cittadino i certificati anagrafici che possono essere autocertificati dal diretto interessato
(esempio: stato di famiglia e certificato di residenza).
La legge, infatti, stabilisce che se l'ufficio pubblico o il gestore di un servizio pubblico, o di pubblica utilità (acqua, elettricità o trasporti), chiede un certificato anagrafico il cui contenuto può essere dichiarato direttamente dal cittadino, incorre nel reato di violazione dei doveri d’ufficio.
Pertanto le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, o di pubblica utilità, sono tenuti ad accettare le autocertificazioni e ad acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari
(ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’istituto e l’anno in cui si è diplomato).
Attenzione:
- i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall’autocertificazione
Chi deve accettare l’autocertificazione
- le amministrazioni pubbliche
- i gestori di servizi pubblici, cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.
Attenzione:
I Tribunali, nell’esercizio dell’attività giudicante, non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.
L’autocertificazione e i privati
L’autocertificazione è estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle Amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
Niente più autentiche su domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni.
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle pubbliche amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’ sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità. L’autentica della firma resta obbligatoria per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati e per le deleghe alla riscossione di benefici economici (pensioni, contributi).
I documenti d’identità al posto dei certificati
L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Come si fa l’autocertificazione
(dichiarazione sostitutiva di certificazione)
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli. L'autocertificazione può comunque essere fatta semplicemente su un foglio bianco.
Chi può fare le dichiarazioni sostitutive
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione Europea
- i cittadini dei paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane
Imposta di bollo
Tutti i certificati anagrafici e le autenticazioni di firma o copia scontano l'imposta di bollo, fatti i salvi i casi in cui leggi speciali ne stabiliscono invece l'esenzione. In quest'ultima ipotesi, sia il cittadino, sia il funzionario che rilascia il certificato (o esegue l'autenticazione), sono tenuti ad indicare direttamente sul certificato, la sua destinazione d'uso, cioè l'uso che ne verrà fatto, ed anche l'articolo di legge che ne stabilisce l'esenzione.
Dove e quando:
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo comunale - Piano Terra
Tel. 0572.95631 - 956305 - 956323
Fax 0572.952150
e-mail: ufficiourp@comune.pieve-a-nievole.pt.it
- dal lunedì al sabato 8.00 - 13.00
- il martedì pomeriggio 15.30 - 18.30