CUP - Canone Unico Patrimoniale
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà comunale, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Pieve a Nievole costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
E’ di competenza degli Uffici individuati dall’Amministrazione Comunale il rilascio degli atti di autorizzazione e degli atti di concessione.
Passi carrabili
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall’occupante di fatto, anche abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
CANONE MERCATALE
Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2005 e ss.mm.ii..
Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.