(bio testamento)
Che cosa sono le DAT?
Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.12 del 16-01-2018).
La legge stabilisce che una persona maggiorenne (disponente), capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità ad esprimere le proprie volontà e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
E' quindi possibile manifestare, oggi, accettazione o rifiuto verso trattamenti, cui potremmo venire sottoposti quando non più in grado di decidere consapevolmente, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, così come disciplinate dalla Legge n. 219/2017, riguardano i trattamenti sanitari da eseguirsi durante la vita del disponente, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Non riguardano, invece, le manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte, quali, ad esempio, la cremazione e la destinazione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria.
Come redigere le DAT
Le disposizioni possono essere compilate:
- In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio.
- In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.).
- In forma di scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente all’Ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza. In questo caso la dichiarazione non è autenticata, ma deve essere consegnata personalmente all’Ufficio dello stato civile.
- In forma di scrittura privata non autenticata e consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale possibilità è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.
Contenuto delle DAT
L'interessato potrà esprimere le proprie volontà chiedendo consulenza al medico di fiducia. L’atto dovrà riportare:
- i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza nel Comune di Pieve a Nievole) del disponente e dell’eventuale fiduciario;
- le situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT (esempio: in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
- il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
- data e firma del disponente e dell’eventuale fiduciario.
Il fiduciario
Nelle DAT si può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, che ha il compito di rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e di farne eseguire le volontà quando non sia più in grado di farlo in modo autonomo e consapevole. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo che andrà allegato alle DAT.
Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
La scelta del fiduciario, non obbligatoria, deve ricadere su una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Questa persona, che può comunque essere revocata o sostituita in qualsiasi momento, sarà eventualmente chiamata in causa quando il paziente non sarà più in grado di esprimersi.
Deposito delle DAT in Comune
Il Comune di residenza è uno dei soggetti cui è possibile consegnare le proprie disposizioni. In questo caso le DAT sono registrate e conservate dall’Ufficiale dello Stato Civile. Occorrerà:
- redigere le Disposizioni Anticipate di Trattamento debitamente sottoscritte dal Disponente e dal Fiduciario, se nominato dal Disponente;
- presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, con un valido documento d’identità;
- consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'originale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento in busta chiusa;
- l’impiegato ricevente registra l’avvenuta presentazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, rilasciandone ricevuta al Disponente e all’eventuale Fiduciario.
Attenzione! l'Ufficiale dello Stato Civile non è a conoscenza di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti inseriti nella busta. Non è responsabile del suo contenuto. Non è tenuto a fornire informazioni circa la redazione delle DAT stesse.
Come presentare le DAT al Comune di Pieve a Nievole
I cittadini residenti nel Comune possono consegnare le proprie Disposizioni all’Ufficiale di Stato Civile, presso il Palazzo municipale in Piazza XX Settembre 1, piano terra.
La consegna deve essere fatta personalmente e previo appuntamento. Per l’appuntamento telefonare ai numeri 0572 956303 - 956330 (da lunedì a sabato e dalle ore 8:00 alle 13:30), oppure scrivere a comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it .
Il disponente quindi si presenterà munito di:
- documento di riconoscimento in corso di validità e relativa fotocopia
- atto/scrittura contenente le proprie disposizioni (DAT)
- richiesta di deposito delle DAT
La richiesta di deposito, insieme con la busta chiusa contenente le DAT, sarà protocollata e al richiedente sarà rilasciata ricevuta.
Modifica della Disposizione anticipata di trattamento
Le DAT possono essere modificate dal disponente in qualsiasi momento. A questo scopo basterà chiedere per iscritto il ritiro della busta consegnata in precedenza e contestualmente depositare le nuove DAT nei modi già indicati.
Revoca della registrazione
Le DAT possono essere revocate dal disponente in qualsiasi momento. A questo scopo basterà chiedere per iscritto il ritiro della busta consegnata in precedenza. Ad ogni modo è sempre possibile il deposito di nuove disposizioni.
Costi
Nessuno
Normativa di riferimento
Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"
Ultimo aggiornamento: 03/05/2021
DAT_Deposito_e_Ricevuta_Pieve_-_MOD_ver2021.pdf (707,56 KB) |