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Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

Cambiare casa

Cambio di residenza

Procedura veloce per chi cambia residenza, ma anche per chi costituisce una nuova famiglia o si sposta all’interno del Comune. Il cambio di residenza viene immediatamente protocollato e registrato in Anagrafe. L’Ufficio Anagrafe ha quindi 45 giorni di tempo per compiere, tramite il corpo di Polizia Municipale, tutte le verifiche necessarie.

 

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove modalità per la richiesta d’iscrizione in Anagrafe o il cambio di abitazione all'interno del Comune, quindi per quelle dichiarazioni anagrafiche che erano già previste dall'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6).

In base ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del dl n. 5/2012 è possibile chiedere l'iscrizione all'Anagrafe o dichiarare il cambio d'indirizzo all'interno del Comune compilando i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e disponibili anche in questa pagina. Una volta compilati, i moduli potranno essere inoltrati con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

Pertanto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di invio telematico delle istanze, la richiesta d’iscrizione in Anagrafe, di cambio d’indirizzo all’interno del Comune o di trasferimento all’estero potrà essere presentata nei seguenti modi:

    1. direttamente all'URP - Ufficio Relazioni col Pubblico, presso il palazzo municipale
    2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Pieve a Nievole, Ufficio Anagrafe, P.zza XX Settembre 1, 51018 Pieve a Nievole (Pt)
    3. per fax al num. 0572.952150
    4. per via telematica, tramite PEC, all'indirizzo comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it

Quest’ultima possibilità è consentita a una delle seguenti condizioni:

a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che compie la dichiarazione;

c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità:

 - del richiedente

 - di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente (se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo).

 

Nuove disposizioni in materia di residenza e occupazione abusiva degli alloggi

L'art. 5 del decreto legge 28/03/2014 n. 47, convertito nella legge 23/05/2014 n. 80, prevede che:

"chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

Alla luce di quanto sopra, in fase di richiesta d’iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente o di cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, deve essere altresì dimostrato il Titolo (proprietà, affitto, usufrutto, comodato) di occupazione dell'alloggio; in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa.

A tal fine il modello d’iscrizione anagrafica (allegato 1) è opportunamente integrato con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardo al titolo di possesso; tale dichiarazione è alternativa alla produzione di documenti.

 

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

 

ITER

L'Ufficio Anagrafe registra le variazioni anagrafiche, conseguenti alla dichiarazione di trasferimento, immediatamente e comunque non oltre i due giorni successivi alla dichiarazione stessa. Le variazioni avranno decorrenza giuridica dalla data della dichiarazione. Quindi l’Ufficio accerterà, tramite gli agenti di Polizia Municipale, che il cittadino abbia effettivamente la dimora abituale all’indirizzo dichiarato: se, entro 45 giorni dalla richiesta del cittadino, la Polizia Municipale non avrà rilevato e comunicato all’Ufficio Anagrafe l’assenza della dimora abituale quale motivo ostativo all’iscrizione anagrafica, l'iscrizione s’intende confermata.
Dal momento della registrazione ed entro i 2 giorni lavorativi successivi, si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia. In caso d'immigrazione da altro Comune, si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI AL VERO
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase di accertamento dei requisiti necessari per l'iscrizione in Anagrafe, o per i cambiamenti di abitazione, indicando anche le conseguenze di un eventuale esito negativo di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e la rilevanza penale della dichiarazione mendace. In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli accertamenti svolti dall'Ufficio Anagrafe è prevista la segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, in caso di non corrispondenza con lo stato di fatto, sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente alla dichiarazione del cittadino. Pertanto:

  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si cancellerà l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all’AIRE, questi sarà cancellato dalla data in cui aveva reso la dichiarazione di residenza e reiscritto nel comune di provenienza o d’iscrizione AIRE;
  • nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

 

MODELLI SCARICABILI (riproposti anche in calce alla pagina):

______________________________
(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento d’identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

(**) Paesi membri dell'Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

 

Dichiarazione di variazione TARI

L'immobile è soggetto al pagamento della tassa sui rifiuti dal momento in cui vi sono gli arredi, indipendentemente dal fatto che vi venga presa la residenza. La denuncia di variazione va presentata entro il 20 gennaio, o nel momento in cui si vuol prendere la residenza nell'immobile.
Per poterlo fare occorre portare una planimetria dell'immobile con l'indicazione delle misure, ai fini del calcolo della superficie, o indicare il nominativo del precedente inquilino. 

Dove e quando 
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo comunale - Piano Terra 
Tel. 0572 95631 - fax 0572 952150 
e-mailufficiourp@comune.pieve-a-nievole.pt.it

  • dal lunedì al sabato 8.00 - 13.00
  • martedì pomeriggio 15.30 - 18.30 

Ufficio Tributi - sede distaccata - p.zza XXVII Aprile, 1 

  • martedì e giovedì dalle 10 alle 13
  • sabato dalle 8.00 alle 13.00 

Tel. 0572 956333

e-maild.bella@comune.pieve-a-nievole.pt.it

 

Allacciamento all'acquedotto

Il servizio è gestito da Acque S.p.A.
In caso di variazione di intestatario è necessario che l'utente precedente abbia presentato disdetta. 

Dove e quando 
Acque spa - via Risorgimento angolo Via F.lli Cairoli - Monsummano Terme. 

  • Lunedì e mercoledì dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
  • venerdì dalle 08.30 alle 12.30
  • martedì e giovedì chiuso

Numero verde:
800 982982, per le informazioni e le pratiche commerciali (solo da fisso, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30 ed il sabato dalle 9,30 alle 12,30)
800 983389, per le segnalazioni guasti (da fisso e cellulare 24 ore su 24)
Internet:www.acque.net 

Come 
Occorrono i seguenti documenti: 

  • Il codice fiscale e documento d'identità del richiedente 
  • delega in carta semplice se il richiedente non può presentarsi personalmente

In caso di riapertura di utenze chiuse da oltre 6 mesi è necessario presentare la Dichiarazione di conformità rilasciata dall'idraulico che ha realizzato l'impianto interno oppure da chi lo ha controllato.
Tale documento può essere sostituito da una Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, se si conoscono le potenzialità degli apparecchi collegati, da compilare a cura dell'utente Documentazione relativa all'immobile ai sensi della L.47/85, o dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà riportante gli estremi delle relative concessioni oppure fotocopia di bolletta o contratto di altro servizio pubblico.

Allegato allegatoa.pdf (47,36 KB)
Allegato allegatob.pdf (72,62 KB)
Allegato trasferimento_allestero.doc (86,50 KB)
Allegato DICHIARAZIONE_DI_RESIDENZA_ALLEGATO_1.odt (28,47 KB)