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Comune di Pieve a Nievole Portale istituzionale dell'ente

Elezioni e partecipazione alla vita pubblica

Albo dei giudici popolari

E' possibile iscriversi in un apposito elenco per svolgere l'incarico di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello.
Per svolgere l'incarico presso la Corte d'Assise il cittadino interessato deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore.
Per svolgere l'incarico presso la Corte d'Assise d'Appello occorre almeno il diploma di scuola media Superiore.

 

Dove e quando

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo comunale - Piano Terra 
Tel. 0572 95631 - 956323 - 956305 
e-mail: urp@comune.pieve-a-nievole.pt.it 

  • dal lunedì al sabato 8.00 - 13.00
  • il martedì 15:30 - 18:30


Come
Per iscriversi occorre presentare una domanda in carta libera nel periodo che va dal 1° Maggio al 31 Luglio degli anni dispari.

 

Albo scrutatori + modelli di domanda

 L’aggiornamento dell’albo unico delle persone idonee a ricoprire l’incarico di scrutatore di seggio elettorale si completa in un periodo alquanto esteso: inizia nel mese di ottobre di ogni anno e termina entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

 

FASE INIZIALE

Nel mese di ottobre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto da affiggere all'albo pretorio online del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne domanda entro il mese di novembre.

 

REQUISITI

In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nomi degli elettori che presentano apposita domanda secondo termini e modalità prescritte dalla legge.

L'iscrizione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • essere elettore del Comune di residenza;
  • avere assolto gli obblighi scolastici.

 

ISCRIZIONI

Gli elettori che desiderano essere iscritti nell’albo devono presentare domanda al Sindaco del Comune d’iscrizione elettorale entro il mese di novembre.

Le domande sono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale.

ATTENZIONE:

ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:

  • i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

CANCELLAZIONI

Nell’albo unico delle persone idonee a ricoprire l’incarico di scrutatore si rimane iscritti sino a quando l’elettore lo desidera.

Nel caso l’elettore desideri rinunciare all'iscrizione nell'albo è necessario che produca alla Commissione Elettorale Comunale domanda di rinuncia entro il mese di dicembre di ogni anno.

Anche le domande di cancellazione sono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale.

 

FASE DI AGGIORNAMENTO

ENTRO IL 15 GENNAIO

L’albo è aggiornato periodicamente entro il 15 gennaio di ciascun anno.

A tali fini, la Commissione Elettorale Comunale dispone la cancellazione dall'albo di coloro che:

- hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge (emigrazione – irreperibilità – morte – A.I.R.E.);

- sono stati chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore e non si sono presentati senza giustificato motivo;

- sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

- avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con richiesta diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

La commissione elettorale comunale dispone, inoltre, l’iscrizione all'albo di chi ha presentato richiesta d’iscrizione.

 

FASE CONCLUSIVA

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato è depositato nella segreteria del Comune per la durata di quindici giorni e ogni cittadino del Comune ha diritto di prenderne visione.

Il Sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del Comune con pubblico avviso con il quale invita gli elettori del Comune che intendono proporre ricorso avverso la negata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentare entro dieci giorni dalla scadenza, apposito ricorso alla Sottocommissione elettorale circondariale di competenza.

Compiute le operazioni di aggiornamento, il Sindaco notifica per iscritto a chi non è stato incluso nell'albo, la decisione della Commissione Elettorale Comunale, indicandone i motivi.

 

ELEZIONI

FASE STRAORDINARIA

In occasione delle consultazioni elettorali, gli scrutatori di seggio sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, che procede anche alla redazione di una graduatoria degli scrutatori supplenti.

La convocazione della Commissione è indetta per mezzo di pubblico avviso all’albo pretorio online e in altri luoghi pubblici almeno 48 ore prima della convocazione.

Le nomine dei titolari sono notificate agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali.

L'eventuale impedimento, da parte degli scrutatori, per gravi e inderogabili motivi deve essere comunicato entro 48 ore dalla notifica; in sostituzione, il Sindaco nomina gli scrutatori supplenti la cui notifica della nomina deve avvenire non oltre il terzo giorno precedente la data delle elezioni.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Ordinaria N. 270 del 21/12/2005

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pubblicata su Gazzetta Ufficiale 30/12/2005, N. 303.

Legge Ordinaria N. 95 del 08/03/1989

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Pubblicata su Gazzetta Ufficiale 17/03/1989, N. 64

Decreto Presidente della Repubblica N. 570 del 16/05/1960

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Pubblicata su Gazzetta Ufficiale 23/06/1960, N. 152

Decreto Presidente della Repubblica N. 361 del 30/03/1957

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera

 

Fac-simile istanze iscrizione e cancellazione:

Abbiamo predisposto il fac-simile in formato Word delle richieste d’iscrizione e di cancellazione all'albo degli scrutatori, che possono essere scaricate dal nostro sito.

Dove e quando

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo comunale - Piano Terra 
Tel. 0572 95631 - 956323 - 956305 
e-mail: urp@comune.pieve-a-nievole.pt.it 

  • dal lunedì al sabato 8.00
  • 13.00 e il martedì 15:30 - 18:30

Come

Per l'iscrizione nell'elenco dei presidenti la domanda va presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.
Per l'iscrizione nell'elenco degli scrutatori la domanda va presentata entro Novembre di ogni anno.

 

Tessera elettorale

E' il documento che permette, unitamente a un valido documento di identità l'esercizio del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. Essa contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore, l'indicazione della sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza.

Dove e quando

Viene consegnata al domicilio dell'elettore o, in caso di mancato recapito, può essere ritirata in Comune all' 

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo comunale - Piano Terra 
Tel. 0572 95631 - 956323 - 956305 
e-mail:urp@comune.pieve-a-nievole.pt.it 

  • dal lunedì al sabato 8.00
  • 13.00 e il martedì 15:30 - 18:30

 

Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il Comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile.

Si ricorda che nei giorni precedenti alla data delle elezioni e fino alla chiusura della votazione l'Ufficio Elettorale osserverà un orario continuato, anche nei giorni festivi, dalle 9.00 alle 19.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Diritto di accesso

Tutti i cittadini possono avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi del Comune di Pieve a Nievole. Si distinguono due tipi di accesso:
quello consentito a tutti i cittadini per gli atti di pubblico interesse, come Statuto, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, bandi, avvisi pubblici, ordinanze. 
Questi atti sono pubblicati anche sul sito Internet del Comune quello riservato al cittadino che ha un interesse diretto su un particolare atto; questo accesso può essere esteso ad altri tipi di documenti.

Dove e quando

Rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, o all'Ufficio competente per il procedimento.

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo comunale - Piano Terra 

Tel. 0572 95631 - fax 0572/951250

e-mail: urp@comune.pieve-a-nievole.pt.it 

  • da lunedì a sabato 08.00 - 13.00
  • martedì pomeriggio 15.30 - 18.30

Come

Per il primo tipo di accesso, non occorrono formalità particolari, per il secondo tipo occorre una richiesta motivata.